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Compensi avvocato
25-03-2020

Ove un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dalla lett. a) del comma 16 dell'art. 34 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.

Cass. civ., SS.UU., 19 febbraio 2020, n.4247

 


Studio Legale 
Avv. Alessandro Carducci
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