Opposizione a decreto ingiuntivo - Riduzione termini di costituzione dell'opponente 08-09-2010
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che nelle opposizioni a decreto ingiuntivo l'art.645 c.p.c. vada interpretato in modo estensivo e, pertanto, la costituzione dell'opponente deve avvenire entro cinque giorni dalla notifica.
Di seguito, la massima estratta dalla sentenza n.19246 del 9 settembre 2010 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte:
"Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione a metà del termine di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al solo fatto della proposizione dell’opposizione, prevedendo l’art. 645 cod. proc. civ. che i termini a comparire siano ridotti a metà in ogni caso di opposizione; qualora, tuttavia, l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma, c.p.c.."
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